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Fotografia e Privacy ( googlando )



Facendo una serie di ricerche ho trovato varie informazioni in rete che trattano l'argomento in questione , diciamo subito che tutta la questione sul diritto d'immagine risale ad un articol del 1941 !! esattamente http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm

quindi non esattamente una legge ...moderna .... andiamo però a mettere a fuoco ...alcuni passaggi essenziali per la comprensione di tutti noi amanti della fotografia ...

  1. Per pubblicare l’immagine di una persona non famosa occorre la sua autorizzazione (art. 96 e 97 legge 633/41).

  2. Se la persona non famosa viene pubblicata in maniera che non possa risultare dannosa alla sua immagine, e l’uso è solo giornalistico, l’indicazione del punto 1) si può ignorare, dinanzi al diritto di cronaca esercitato dal giornalista (da valutare di caso in caso). Non possono mai essere pubblicate immagini di minori.

  3. Per pubblicare con finalità giornalistiche immagini di personaggi famosi non occorre autorizzazione.

  4. Occorre autorizzazione in ogni caso e comunicazione al Garante se la pubblicazione può risultare lesiva (legge 633/41), oppure se fornisce indicazioni sullo stato di salute, sull’orientamento politico, sul credo religioso o sulla vita sessuale (dlgs 196/2003).

  5. Occorre autorizzazione in ogni caso se le immagini vengono usate con finalità promozionali, pubblicitarie, di merchandising o comunque non di prevalente informazione o gossip.

  6. Non devono essere pubblicate immagini di minori in modo che siano riconoscibili, e questo anche nel caso di fatti di rilevanza pubblica.

  7. Il fatto che il fotografo detenga presso lo studio i negativi o gli originali di un servizio fotografico, anche per minori, non è proibito, a patto che non venga data pubblicazione senza assenso di queste immagini.

  8. [aggiornamento art.97 legge 633/41] Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o colturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.

di seguito i file per la compilazione della liberatoria per il diritto d'immagine sia per maggiorenni e per minorenni ....



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